Il Senato della Repubblica Italiana ha approvato, il 4 marzo 2026, il testo del disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo, meglio conosciuto come “disegno di legge Romeo” dal nome del suo proponente. La versione approvata si differenzia in modo piuttosto evidente da quella originaria, che presentava connotazioni che, nel migliore dei casi, possiamo definire critiche, o molto critiche, con riguardo ai principi generali fondamentali dell’assetto giuridico nazionale.
È piuttosto inutile ripercorrere le 11 proposizioni che compongono il testo; si tratta di un elenco di linee guida che dovrebbero guidare l’amministrazione pubblica e i soggetti privati nella difficile navigazione fra ciò che si può o non si può dire circa lo Stato di Israele, o meglio, ciò che si può dire e ciò che invece è definibile come “antisemita”. La verifica è semplice, si può tranquillamente fare sul testo stesso di legge.
Ciò che è invece più interessante e, a mio parere, esplicativo, è tentare di comprendere il motivo scatenante di questa urgenza, che in realtà non è tale in senso fisico, dal momento che dal Senato il testo tornerà alla Camera da cui, se verranno apportate altre modifiche, sarà inviato nuovamente al Senato, ecc, con tutte le implicazioni della famosa “navetta” propria del sistema legislativo italiano. Ma al di là di questo, la domanda rimane: perché proprio in questo momento storico un Parlamento che ormai da tempo si limita ad approvare decreti legge governativi, rinunciando di fatto al proprio ruolo legislativo (istituzionale e costituzionale), si impegna in un dibattito che è portatore di contraddizioni e divisioni anche trasversali rispetto a tutti i partiti?
Prima di tentare una risposta vorrei avanzare una premessa, che si aggancia a una definizione, molto problematica e complessa anch’essa, proposta dall’International Olocaust Remembrance Allianz, l’organizzazione che ha come fine quello di conservare memoria dell’Olocausto. La definizione è per certi aspetti singolare, dal momento che sarebbe “antisemitismo”, una “certa percezione degli Ebrei, che può essere espressa come odio verso gli Ebrei”. Ovvero, “le manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo, sono dirette contro individui ebrei e non ebrei e/o contro le loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica e le strutture religiose”.
Cosa si propone dunque, in definitiva, il disegno di legge Romeo? Introdurre una definizione condivisa di antisemitismo e disporre delle misure per contrastare il fenomeno. L’obiettivo principale è prevenire e contrastare le forme di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle istituzioni ebraiche. Il testo punta anche a promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche, oltre a rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. Il testo licenziato non prevede stanziamenti finanziari, né introduce nuove ipotesi di reato. Questo, d’altro canto, è piuttosto scontato, in quanto, a salvaguardia del diffondersi e dell’agire di forme di odio razziale, esistono già, nel nostro ordinamento, leggi precise e molto efficaci: gli articoli 604bis e 604ter del Codice Penale, che puniscono rispettivamente la propaganda di idee fondate su odio razziale, etnico o religioso, e l’aggravante per qualsiasi altro reato commesso con finalità di discriminazione; la legge Mancino 295/1993 che punisce ogni forma di discriminazione razziale. Sottolineo ancora una volta che, una volta licenziata dal Parlamento, la legge non ha implicazioni operative come tradizionalmente inteso. Una volta entrata in vigore, si incarica la presidenza del Consiglio di nominare un coordinatore nazionale che dovrebbe diffondere le linee guida, ovvero il nuovo verbo di contrasto all’antisemitismo nelle scuole, nelle Università, fra le forze di polizia.
Una lunga ma doverosa premessa per comprendere meglio cosa sostanzia il tema sul tavolo, prima di passare a un tentativo di risposta alla domanda rimasta inevasa, ovvero: a che scopo, ora, questa guida in 11 passaggi che indica come bisogna valutare ciò che è antisemitismo e ciò che non lo è? Non bastavano le ottime leggi già presenti nella Repubblica, dal CdP alla Legge Mancino, che oltretutto hanno il pregio di non discriminare, a loro volta con tutele rafforzate, un determinato gruppo religioso rispetto ad altre minoranze pur presenti nel nostro Paese repubblicano?
La considerazione da cui sono partito è centrata su un termine molto interessante: rimozione. Un termine di genesi freudiana, che si riferisce a quel meccanismo di difesa inconscio, con cui allontaniamo da noi immagini e fatti che ci risultano inaccettabili. La seconda considerazione mette al centro un concetto legato al primo, ovvero la rimozione della verità tramite propaganda, che mette in moto processi come il giustificazionismo (“È vero, a Gaza sono morti decine di migliaia di innocenti, ma finché non c’è un accordo è inevitabile”…), oltre alla creazione di un vero e proprio linguaggio ad hoc: “scambio di popolazioni” per pulizia etnica, “danno collaterale” per massacro di civili, “trasferimento di popolazione” per deportazione, “pressione fisica” per tortura. Se ne conclude che, utilizzando queste formulazioni semantiche non si cadrà mai nello stigma dell’antisemitismo. Ma anche le critiche alla politica degli stati totalitari ne risulteranno, nel migliore dei casi, poco efficaci.
Ma c’è anche un altro profilo da non dimenticare. Non possiamo dimenticare che Israele è un partner politico, industriale e militare di primaria grandezza per l’Europa e per l’Italia. Dopo le morti e le distruzioni, l’affare in ballo per la ricostruzione di Gaza è miliardario, come anche per tutte le altre aree devastate dalla guerra. L’ipotesi, forse azzardata ma forse no, è che il Parlamento italiano voglia fare trovare il Paese con le carte in regola per potere essere al tavolo della spartizione di un affare miliardario, da qui ai prossimi vent’anni. Quindi, di fatto, si giunge alla rimozione di ciò che lo Stato di Israele ha fatto finora e continua a fare, utilizzando lo scudo dell’antisemitismo.
Ma c’è ancora un altro profilo sotto cui il ddl Romeo è interessante, ed è quello della ricostruzione e risemantizzazione del concetto di responsabilità, di cui si è parlato in occasione di un convegno sul tema tenutosi nei primi giorni di maggio presso l’Università di Napoli Federico II. In particolare, il contributo del professor Gianluca Attademo permette, a mio parere, di ricostruire il senso di questo disegno di legge all’interno di una cornice più ampia e sistemica. L’interrogativo è se tutta questa proliferazione di regole, regolamenti, protocolli, linee guida, sia davvero efficace per condurre in modo trasparente semplice e condiviso al soggetto in cui risiede la responsabilità dell’agire, oppure se invece, paradossalmente, questa pletora di norme e prescrizioni non conduca alla costruzione di un concetto di responsabilità che non vada oltre a una mera esecuzione dei protocolli, escludendo ogni iniziativa individuale e assumendo, a qualità dell’agire, l’osservanza stretta delle regole invece che l’originalità creativa dell’umano. Ovvero, con un paradosso estremo, che il ridurre la responsabilità all’esecuzione di ciò che si “deve fare così come dettato” significhi, alla fine, diluire la responsabilità stessa, disperderla, permettere il rifugiarsi nella scusa valida in tutti i tempi e luoghi, ossia “ho fatto quello che ero tenuto a fare”. Il che riecheggia il sinistro “Ho obbedito agli ordini” dei gerarchi nazisti a Norimberga. Un sistema, questo, cui si aggiunge un altro profilo: quello del controllo. Ed ecco che si giunge al disegno di legge in questione. Aver messo in atto un vademecum da seguire per non essere tacciati di antisemitismo, che non si pone il vero problema, ovvero fugare la confusione fra antisemitismo e legittime critiche all’odierno governo di Israele e al suo operato, comporta un certo grado di controllo, che è, in questo caso, sociale, politico e culturale. Tornando sia al disegno di legge che alle norme e regole dettate da protocolli, registri, passaggi standard ecc., di cui il ddl Romeo sembra far parte per elezione, il vero nodo che emerge è la dipendenza fra osservanza delle regole e osservazione continua. I custodi del sistema, a loro volta controllati, controllano che tutto si svolga secondo le regole. Ma in questo modo, come sa chi conosce il Panopticon, alla fine l’unica soluzione è controllare il Pensiero, per ottenere la perfetta adesione, ovvero la qualità dell’azione. Molto funzionale per il nuovo mondo delle intelligenze artificiali, un po’ meno, forse, per l’Umanità.
Sauro Poli – avvocato penalista – Firenze