Bonifiche a colpi di slide

DA ANSA PALERMO -   In allegato due foto fornite da magistratura su scarichi in atmosfera molte ore dopo il blocco del petrolchimico.
Tra intercettazioni,‭ ‬trivelle,‭ ‬cabine di regia,‭ ‬gruppi di pressione,‭ ‬accordi sotto banco,‭ ‬diventa sempre più difficile seguire le vicende italiane.‭ ‬Senza voler approfondire le singole questioni si potrebbe in breve concludere che,‭ ‬in fondo,‭ ‬tutte sono conseguenza della delega incontrollata che permette a chi esercita il potere di decidere in favore di chi,‭ ‬senza preoccuparsi di apporre la fatidica X sulla scheda elettorale,‭ ‬riesce ad‭ “‬ispirare‭” ‬le scelte della politica con la‭ “‬forza della moneta‭”‬.‭
Dall’intreccio di convenienze che ne deriva è quindi normale che i vantaggi si concentrino sui pochi che in un sol colpo incrementano le proprie ricchezze e mantengono il potere,‭ ‬gli svantaggi,‭ ‬invece,‭ ‬ricadono su tutti gli altri in maniera tanto più grave quanto più debole è la loro posizione sociale.‭
Qualcuno potrebbe osservare che si faccia della semplice propaganda ai confini del qualunquismo ma,‭ ‬dato che così non è,‭ ‬proviamo ad immergerci in una tematica che,‭ ‬pur partendo da spunti di attualità possa offrire qualche riflessione generale.‭
Qualche giorno fa mi sono imbattuto nelle slides proiettate dal presidente del consiglio nel corso della cosiddetta cabina di regia su Bagnoli.‭ ‬Sarò un diffidente per natura,‭ ‬ma quando sulle immagini che virtualmente paragonano‭ “‬Bagnoli com’era‭” ‬a‭ “‬Bagnoli come sarà‭”‬,‭ ‬ho letto termini come waterfront,‭ ‬green data center,‭ ‬smart grid,‭ ‬high tech,‭ ‬miglio azzurro,‭ ‬abbinati all’annuncio della costruzione di un pontile di vetro,‭ ‬della funivia Posillipo-Nisida ed un porto turistico,‭ ‬ho avuto la chiara sensazione di trovarmi di fronte al classico‭ “‬spottone renziano‭”‬.‭
Certamente nella preparazione dell’evento avrà influito la necessità di dare una spinta alla candidata sindaca del PD come pure quella di rilanciare l’immagine di un governo‭ ‬che passa‭ ‬(spiacevoli,‭ ‬brutti‭?) ‬momenti,‭ ‬ma trattandosi di Bagnoli,‭ ‬un sito d’interesse nazionale da‭ ‬23‭ ‬anni in attesa di bonifica,‭ ‬per cui sono già stati spesi‭ ‬300‭ ‬milioni di euro,‭ ‬che ha visto fallire la società‭ “‬Bagnoli futura‭”‬,‭ ‬fino a pochi mesi fa responsabile dell’area,‭ ‬ora sotto sequestro da parte della magistratura,‭ …‬.‭ ‬il tutto mi è parso eccessivamente‭ “‬sfavillante‭” ‬anche considerando lo spregiudicato ottimismo che contraddistingue il capo del governo.
La‭ “‬leggerezza‭” ‬con cui è stato affrontato il problema mi ha sollecitato a rimettere a fuoco la questione dei siti d’interesse nazionale‭ (‬SIN‭)‬,‭ ‬così sono stati definiti quei luoghi della penisola caratterizzati da fenomeni d’inquinamento ambientale,‭ ‬così pesanti da richiedere interventi di bonifica regolati da specifica legislazione.
I siti d’interesse nazionale,‭ ‬ai fini della bonifica,‭ ‬sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,‭ ‬alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,‭ ‬al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico,‭ ‬nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.‭ (‬Art.‭ ‬252,‭ ‬comma‭ ‬1‭ ‬del D.Lgs.‭ ‬152/06‭)
Dal punto di vista legislativo ricordiamo che con la legge‭ ‬8‭ ‬luglio‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬349‭ ‬venne istituito il Ministero dell’ambiente e definite le norme in materia di danno ambientale in particolare:
l’Art.‭ ‬7..‭ ‬Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici,‭ ‬nell’atmosfera o nel suolo,‭ ‬e che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione,‭ ‬sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale…
Dieci anni dopo è arrivato il Decreto Legislativo‭ ‬5‭ ‬febbraio‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬22‭ ‬”Attuazione delle direttive‭ ‬91/156/CEE sui rifiuti,‭ ‬91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e‭ ‬94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.‭ ‬In particolare l‭’‬Art.17‭ (‬Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati‭) ‬stabilisce che il Ministero dell’ambiente definisce:
comma1-‭ ‬a‭) ‬i limiti di accettabilità‭’ ‬della contaminazione dei suoli,‭ ‬delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti‭; ‬b‭) ‬le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni‭; ‬c‭) ‬i criteri generali per la messa in sicurezza,‭ ‬la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,‭ ‬nonché‭’ ‬per la redazione dei progetti di bonifica.
Comma‭ ‬2-‭ ‬Chiunque cagiona,‭ ‬anche in maniera accidentale,‭ ‬il superamento dei limiti di cui al comma‭ ‬1,‭ ‬lettera a‭)‬,‭ ‬ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi,‭ ‬e‭’ ‬tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza,‭ ‬di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo d’inquinamento.
Comma‭ ‬9‭ ‬-‭ ‬Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,‭ ‬gli interventi di messa in sicurezza,‭ ‬di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,‭ ‬che si avvale anche di altri enti pubblici.
Di siti d’interesse nazionale si parla poi,‭ ‬espressamente,‭ ‬nella Legge‭ ‬9‭ ‬dicembre‭ ‬1998,‭ ‬n.‭ ‬426‭ ‬”Nuovi interventi in campo ambientale‭”‬.‭ ‬E‭’ ‬a partire da questa data che viene compilato il primo elenco poi integrato in base ai risultati del Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA/APPA che,‭ ‬nel‭ ‬2001,‭ ‬ha approvato i modelli e i relativi contenuti informativi per strutturare l’Anagrafe dei siti da bonificare.
Con il‭ ‬Decreto legislativo n.152‭ ‬del‭ ‬3‭ ‬aprile‭ ‬2006‭ ‬art‭ ‬252‭ ‬comma‭ ‬2‭ ‬si specificano i criteri per la definizione dei SIN:
All’individuazione dei siti d’interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,‭ ‬d’intesa con le regioni interessate,‭ ‬secondo i seguenti principi e criteri direttivi:‭ ‬a‭) ‬gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,‭ ‬compresi i corpi idrici,‭ ‬di particolare pregio ambientale‭; ‬b‭) ‬la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo‭ ‬22‭ ‬gennaio‭ ‬2004,‭ ‬n.‭ ‬42‭; ‬c‭) ‬il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell’estensione dell’area interessata‭; ‬d‭) ‬l’impatto socio economico causato dall’inquinamento dell’area deve essere rilevante‭; ‬e‭) ‬la contaminazione deve costituire un rischio per i beni d’interesse storico e culturale di rilevanza nazionale‭; ‬f‭) ‬gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.‭ (‬f-bis‭) ‬l’insistenza,‭ ‬attualmente o in passato,‭ ‬di attività di raffinerie,‭ ‬di impianti chimici integrati o di acciaierie‭)‬.‭ (‬2-bis‭)‬.‭ ‬Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale,‭ ‬ai fini della bonifica,‭ ‬i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
Al‭ ‬31/12/‭ ‬2012‭ ‬risultavano perimetrati‭ ‬59‭ ‬siti d’interesse nazionale ma dal gennaio‭ ‬2013‭ ‬sono diventati‭ ‬39‭ (‬vedi tabella‭)‬,‭ ‬purtroppo non si tratta del risultato di una ben riuscita opera di bonifica ma dell’entrata in vigore della Legge‭ ‬7‭ ‬agosto‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬134‭ ‬che ha determinato una riclassificazione dei siti che,‭ ‬non rispondendo più ai requisiti di cui sopra,‭ ‬sono stati scaricati sulle‭ “‬spalle‭” ‬delle regioni di appartenenza.
I valori di concentrazione degli inquinanti fanno riferimento ai limiti accettabili nel suolo e nel sottosuolo differenziati secondo la destinazione d’uso secondo nelle categorie:‭ ‬verde pubblico,‭ ‬verde privato,‭ ‬residenziale,‭ ‬industriale e commerciale.
Sono‭ ‬94‭ ‬le sostanze riportate in tabella suddivise in:‭ ‬composti inorganici,‭ ‬aromatici policiclici,‭ ‬alifatici clorurati cancerogeni,‭ ‬alifatici clorurati non cancerogeni,‭ ‬alifatici alogenati cancerogeni,‭ ‬nitrobenzeni,‭ ‬clorobenzeni,‭ ‬fenoli non clorurati,‭ ‬fenoli clorurati,‭ ‬ammine aromatiche,‭ ‬fitofarmaci,‭ ‬diossine e furani,‭ ‬idrocarburi,‭ ‬altre sostanze come l’amianto‭ (‬fibre‭ ‬libere‭)‬.‭ ‬Non sono le uniche presenti nei siti ma costituiscono il campionario delle peggiori schifezze prodotte dall’industria petrol-chimica,‭ ‬infatti,‭ ‬sulla base delle attività pregresse delle varie aziende,‭ ‬l’autorità competente seleziona,‭ ‬tra le sostanze indicate in tabella,‭ “‬sostanze indicatrici‭” ‬che permettano di definire in maniera esaustiva l’estensione,‭ ‬il tipo d’inquinamento e il rischio per la salute pubblica e l’ambiente.‭ ‬Nelle fasi di campionamento e analisi la lista delle sostanze da testare potrà essere modificata ed estesa,‭ ‬in ogni caso le analisi dovranno comprendere le sostanze possibilmente presenti che presentano maggiore tossicità,‭ ‬persistenza e mobilità ambientale.
Analoga tabella si riferisce agli inquinanti delle acque sotterranee,‭ ‬mentre per le acque superficiali la concentrazione della sostanza andrà accertata attraverso campionamenti delle acque effettuati a monte e valle del sito contaminato.
L’iter dalla registrazione nell’anagrafe dei siti contaminati al progetto di bonifica prevede vari passaggi tecnico burocratici:‭ ‬l’approvazione del piano di caratterizzazione,‭ ‬l’attuazione del piano di caratterizzazione,‭ ‬la definizione di misure preventive,‭ ‬l’attivazione di misure preventive,‭ ‬la presentazione e l’approvazione del piano di bonifica.
La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali,‭ ‬in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.‭ (‬Allegato‭ ‬2‭ ‬al Titolo V,‭ ‬Parte Quarta del D.Lgs.‭ ‬152/06.‭)
Considerando le sole‭ “‬aree di terra‭”‬,‭ ‬le superfici perimetrate sono complessivamente pari a circa‭ ‬160.000‭ ‬ha,‭ ‬a queste si deve aggiungere la superficie delle aree a mare,‭ ‬per un’estensione pari a circa‭ ‬130.000‭ ‬ha,‭ (‬come termine di paragone considerare che un ha,‭ ‬ettaro,‭ ‬corrisponde alla superficie di un campo di calcio‭)‬.‭
Da tutto ciò si è generata una lunghissima serie di conferenze dei servizi finalizzate alle attività di risanamento dei vecchi‭ ‬57‭ ‬SIN‭ (‬a marzo‭ ‬2013‭ ‬secondo i dati del Ministero si erano tenute‭ ‬1507‭ ‬conferenze dei servizi,‭ ‬di cui‭ ‬804‭ ‬istruttorie e‭ ‬703‭ ‬decisorie,‭ ‬in cui sono stati valutati‭ ‬22.880‭ ‬documenti presentati dai soggetti coinvolte nelle opere di bonifica‭)‬.‭ ‬Anche se l’accuratezza delle analisi tecniche è fondamentale per procedere con i più adatti interventi di risanamento,‭ ‬di fatto la gestione di quantitativi importanti di campionamenti e analisi di acque di falda,‭ ‬terreni,‭ ‬rifiuti e sedimenti,‭ ‬ha determinato certamente le fortune di alcuni operatori del settore ma ha pure generato una mole di informazioni elefantiaca,‭ ‬che alla fine non si è concretizzata in progettazione degli interventi ed esecuzioni dei lavori.
Credo,‭ ‬con quanto riportato sopra,‭ ‬di aver dato esempio di come le procedure legislative e burocratiche si siano sviluppate nel corso del tempo,‭ ‬questo ha contribuito ad appesantire e rallentare le operazioni di bonifica favorendo,‭ ‬nello stesso tempo,‭ ‬i responsabili che hanno diluito il più possibile gli investimenti necessari a sanare i danni ambientali.‭ ‬Oggi ha gioco facile chi,‭ ‬semplificando in nome dell’efficienza,‭ ‬propone le soluzioni a colpi di slides.
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‬MarTa
Fonti:‭ ‬Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,‭ ‬Dossier di Legambiente‭ ‬-‭ ‬Le bonifiche in Italia:‭ ‬Chimera o Realtà
 

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